Art. 1.

      1. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato nel comune di residenza dei genitori o, in mancanza del padre, della sola madre del bambino. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare può essere soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendere secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.